ICI - Istruzioni generali
Esenzioni
Sono esenti dall'ICI, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte dalla legge:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai
Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità
sanitarie locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome
di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle Camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da
E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e
successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929
e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito
dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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