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oggi è Venerdí 30 luglio 2010





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Aggiornato venerdì 19 giugno 2009
Agevolazioni elettori impediti

logo dell'elezioni 2009

[Cittadini non deambulanti]


[Voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermitá]


[Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravissime infermitá]


[Cittadini ricoverati in ospedali e case di cura oppure detenuti in carcere]


[Voto all'estero]


Gli elettori non deambulanti - se nella sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti, sono presenti barriere architettoniche - possono esercitare il diritto di voto in una qualunque altra sezione del Comune, presentando, unitamente alla Tessera elettorale, una attestazione medica .

Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purché dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Poiché la documentazione deve essere trattenuta dal seggio, può essere consegnata al Presidente una fotocopia anche non autenticata.

E' previsto il servizio di trasporto pubblico e ambulanza per facilitare alle persone non deambulanti il raggiungimento del presidio medico e del seggio elettorale.

Il servizio viene svolto attraverso la Protezione Civile con automezzo appositamente attrezzato nei giorni di sabato 6 e domenica 7.

Il servizio potrà essere richiesto previa prenotazione telefonica al numero   081/5155757 nei giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno durante l'orario di svolgimento delle operazioni di voto.

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Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere all'Ufficio Elettorale del Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, l 'annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale , nel rispetto delle disposizioni vigenti (legge n .17 /2003).

Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità: i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto .

Questi elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.

Per il rilascio del certificato di accompagnamento in cabina o dell'attestazione medica per l'esercizio del voto in un seggio di altre sezioni elettorali prive di barriere architettoniche, l'elettore interessato potrà rivolgersi all' ASL-Salerno 1 di Via Olivella .

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Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi (art. 29 L . 5 febbraio 1992, n. 104), e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, hanno la possibilità, su espressa richiesta di essere ammessi al voto nella loro dimora.

Gli interessati dovranno far pervenire tra il 40° giorno e il 20° giorno antecedente la data della votazione , al sindaco (*) del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

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La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere (che siano ancora in possesso del diritto elettorale) possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell'attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l'autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.

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Gli elettori iscritti nell'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali che si svolgono in Italia.

Per le elezioni amministrative: gli elettori residenti all'estero devono rimpatriare per recarsi a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale.

Per le elezioni del Parlamento Europeo è ammesso il voto:

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