[Chi vota in un'altra sezione]
[Accessibilitá dei seggi elettorali]
[Voto elettorale per disabili gravissimi]
[Trasporto speciale per elettori diversamente abili]
Gli elettori che hanno bisogno di essere accompagnati solo fino alla cabina elettorale, ma poi sono in grado di votare autonomamente, non devono presentare alcun certificato.
Gli elettori fisicamente impediti, ossia i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore.
Come già rappresentato con precedenti circolari (n.3 del 3 Marzo 2003 e n. 11 del 31 Marzo 2003), la legge 5 Febbraio 2003, n. 17, recante: "nuove norme per l'esercizio del Diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità", nel modificare l'art. 55, comma 2, del d.p.r. 30 Marzo 1957, n. 361 ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto accompagnatore, che il disabile potrà individuare fra gli elettori di ogni comune della Repubblica e non solo esclusivamente tra gli elettori dell'ente locale ove è ubicato il Seggio.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.
Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonchè in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
L'elettore cieco può esibire il "libretto di pensione" che accerta lo stato di cecità.
Se la disabilità non fosse evidente deve essere presentato uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'Azienda ULS.
Questo documento deve precisare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.
Il certificato viene rilasciato gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche e verrà poi allegato agli atti della sezione elettorale.
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il loro diritto di voto in un'altra sezione del Comune, che sia ubicata in uno stabile privo di barriere architettoniche e dove sia allestita almeno una cabina elettorale che abbia questi requisiti:
La legge 15 del 1991 specifica che nei Comuni ripartiti in piú collegi, la sezione scelta dall'elettore non deambulante deve appartenere al medesimo collegio nel quale é compresa la sezione nelle cui liste l'elettore é iscritto.
L'art.29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione delle elezioni, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
Le aziende sanitarie locali devono predisporre, nei tre giorni che precedono le elezioni, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio dei certificati che attestano la condizione dell'elettore disabile.
Questi documenti sono rilasciati gratuitamente dai medici della A.S.L.; in alternativa, l'elettore puó presentare copia autentica della patente di guida speciale, purché nella documentazione esibita risulti l'impossibilitá o la capacitá gravemente ridotta di deambulazione.
Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati e di votare con assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio elettorale.
Le sezioni accessibili sono segnalate mediante apposita affissione, agli accessi delle aree di circolazione.
Inoltre queste sezioni devono disporre di almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 centimetri o di un tavolo munito di ripari che garantiscano la segretezza del voto.
I Comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedervi di conseguenza, affinché nelle future consultazioni elettorali non si presenti la stessa situazione.
Grazie alla legge 22 del 27 gennaio 2006 é possibile esprimere il proprio voto anche alle persone, affette da disabilitá gravissime tali da impedirne lo spostamento dalla propria abitazione.
Gli elettori interessati dovranno far pervenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni stesse, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione che attesti la volontá di votare presso il domicilio e l'indirizzo completo.
Dovranno inoltre allegare, copia della tessera elettorale e certificazione che attesti la loro infermitá intesa come "dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio" e infine se l'elettore necessita di assistenza durante l'esercizio del voto, tale certificazione puó essere rilasciata esclusivamente da un medico della ASL.
Il sindaco appena ricevuta e visionata la documentazione inserirá i nominativi degli aventi diritto al voto domiciliare in appositi elenchi divisi per sezioni e li consegnerá al presidente di ciascuna sezione il quale al momento della costituzione del seggio provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione, il sindaco contemporaneamente rilascia ai votanti una documentazione che attesti l'avvenuta inclusione nelle liste e pianifica il supporto tecnico per la raccolta del voto a domicilio
Sono interessati al trasporto gratuito :
Il servizio trasporto avrà il seguente orario:
DOMENICA 13 APRILE
LUNEDI´ 14 APRILE